IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1307/85 proposto da Amoni Antonia, Bandinelli Pierina, Calfa Vittorio, Castelli Maria, Gaudino Maria, Marangoni Antonio, Ronca Balbina, rappresentati e difesi dall'avv. Paola Iossa Ajello elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, corso Trieste n. 85 per mandato a margine del ricorso contro l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - I.N.A.D.E.L., in persona del rappresentante legale pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Bova elettivamente domiciliato presso di lui in Roma, via Cesare Beccaria n. 29 per mandato in margine alla copia notificata del ricorso e deliberazione di autorizzazione a resistere, e nei confronti del Ministero del tesoro, ufficio liquidazioni enti soppressi - ex O.N.M.I. - in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge per il riconoscimento del loro diritto a percepire l'indennita' ad essi spettante per il periodo di servizio prestato presso l'O.N.M.I con gli interessi e la rivalutazione monetaria calcolata sulla base dell'ultima retribuzione percepita all'atto del collocamento a riposo; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'I.N.A.D.E.L. e del Ministero del tesoro; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore alla pubblica udienza del 25 febbraio 1987 il cons. Enrico A. Moschini e uditi altresi' l'avv. Iossa Ajello per i ricorrenti e l'avv. Bova e Urso per la controparte, nonche' l'avv. Tonello per il Ministero del tesoro; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue; F A T T O I ricorrenti sono tutti ex dipendenti dell'Opera nazionale maternita' e infanzia - O.N.M.I. - soppressa alla data del 31 dicembre 1975, per effetto della legge n. 698/1975. Con la medesima legge veniva disposto che il personale gia' in servizio venisse trasferito agli enti locali territoriali qui venivano attribuite le funzioni dell'opera stessa o all'amministrazione dello Stato. Ai predetti dipendenti veniva garantito lo stesso trattamento economico in godimento e la conservazione della qualifica e del grado; ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza veniva altresi' stabilito che alla cessazione dal servizio sarebbe stato liquidato in favore di tale personale, relativamente al periodo in cui era stato alle dipendenze dell'O.N.M.I, il trattamento di fine rapporto cosi' come previsto dal regolamento gia' in vigore presso l'opera. Il pagamento di tale trattamento veniva posto a carico dell'I.N.A.D.E.L. (o dell'E.N.P.A.D. per i dipendenti trasferiti allo Stato) che avrebbe dovuto ricevere dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro i fondi relativi gia' accantonati, dall'opera. L'I.N.A.D.E.L. tuttavia al momento della cessazione dal servizio non ha versato - o lo ha fatto soltanto in parte - l'intero trattamento richiesto dai ricorrenti ed in particolare, per quanto riguarda il presente ricorso, l'indennita' di anzianita' percepita. Donde il presente ricorso nel quale vengono dedotti i seguenti motivi. 1) Illegittimita' del rifiuto dell'I.N.A.D.E.L. di pagare la indennita' di anzianita' sulla base dell'ultima retribuzione. Violazione di legge. Il regolamento per il trattamento di quiescenza del personale dell'O.N.M.I. stabiliva che tutti i dipendenti al momento della cessazione dal servizio avrebbero ricevuto una indennita' pari ad una mensilita' dell'ultima retribuzione moltiplicata per il numero di anni di servizio prestato. La predetta indennita' deve essere versata dall'I.N.A.D.E.L. cosi' come stabilito dalla legge di conversione. Peraltro l'I.N.A.D.E.L. o non ha effettuato alcun versamento o si e' limitata a versare l'indennita' stessa nella misura gia' maturata al 31 dicembre 1975, data di scioglimento dell'O.N.M.I., e non nella maggior misura risultante dal computo effettuato sulla base dell'ultimo stipendio effettivamente percepito all'atto della cessazione dal servizio. Risulta cosi' violata la legge n. 698/1975 e viene altresi' leso il principio della identita' del rapporto di lavoro che permane sempre lo stesso anche in caso di novazione soggettiva per cui i vari periodi si saldano tra loro senza soluzione di continuita'. 2) Onnicomprensivita' della retribuzione posta a base del calcolo. Indennita' integrativa speciale. Nella determinazione dell'ammontare della indennita' di anzianita' deve essere ricompresa anche l'indennita' integrativa speciale. Poiche' tale indennita' costituisce un pagamento differito di una parte della retribuzione non trovano per essa applicazione disposizioni limitative per cui il suo ammontare deve essere fissato secondo i puntuali criteri indicati dall'art. 2120 del codice civile. 3) Rivalutazione della somma dovuta dall'I.N.A.D.E.L. I ricorrenti chiedono che sulle somme loro dovute sia corrisposta la rivalutazione monetaria con decorrenza, per ciascuno, dal momento del rispettivo collocamento a riposo e, in via subordinata, nell'ipotesi che l'importo dell'indennita' venga determinato nell'ammontare maturato al 31 dicembre 1975, con decorrenza da tale data. 4) Interessi. Sulle somme dovute - debitamente rivalutate - dovranno inoltre essere corrisposti gli interessi legali fino all'integrale pagamento ed a partire dalla data di cessazione dal servizio. Si conclude per l'accoglimento del ricorso con le conseguenze di legge. L'I.N.A.D.E.L., costituitasi in giudizio, con memoria depositata in data 10 gennaio 1987 rileva l'infondatezza delle pretese avversarie e conclude per il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge. Anche l'avvocatura dello Stato si e' costituita in giudizio e con memoria depositata il 4 febbraio 1987 eccepisce anzitutto il difetto di legittimazione passiva del Ministero del tesoro, ufficio liquidazioni, e sostiene l'infondatezza del ricorso nel merito formulando conclusioni in conformita'. I ricorrenti hanno depositato in data 14 febbraio 1987 memoria illustrativa confermando le deduzioni e conclusioni formulate. D I R I T T O Con il proposto ricorso gli istanti, tutti ex dipendenti O.N.M.I., trasferiti, a seguito della soppressione in data 31 dicembre 1975 del predetto ente presso comuni o altri enti locali territoriali, collocati successivamente a riposo, chiedono che venga riconosciuto il loro diritto ad ottenere l'indennita' di anzianita' maturata per il periodo di servizio prestato presso l'O.N.M.I. sulla base dell'ultima retribuzione percepita presso l'ente locale, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, con interessi e rivalutazione monetaria ed, in via subordinata, per ottenere il pagamento della rivalutazione dell'indennita' di anzianita' maturata dal 1975 ad oggi con i relativi interessi. Cio' premesso e per quanto attiene al merito va precisato che l'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (come modificato dalla legge 1 agosto 1977, n. 563), stabilisce in favore del personale trasferito in conseguenza dello scioglimento dell'O.N.M.I. disposto con la stessa legge la iscrizione ai fini dell'assistenza malattie e del trattamento di fine servizio agli istituti ed enti previsti per il personale delle amministrazioni riceventi. Lo stesso articolo prevede poi la liquidazione agli interessati, da parte degli stessi enti, del trattamento di fine servizio per i periodi (di servizio) prestati presso le amministrazioni riceventi nella misura prevista per tale personale e per il periodo di servizio prestato presso l'.O.N.M.I., nella misura prevista dal regolamento per il trattamento di quiescenza del personale del predetto ente il quale provvedera' a versare agli istituti e enti interessati, l'importo delle indennita' di anzianita' maturate all'atto del trasferimento sulla base del cit. reg.to, da ciascun dipendente trasferito. Al riguardo, secondo quanto affermato da recenti pronunce del Consiglio di Stato (Cons. St., sezione sesta, 15 settembre 1986, n. 713) si e' ritenuto, per gli stessi dipendenti per i quali diveniva operante l'applicazione dell'art. 9 della legge n. 658/1975 che la indennita' di fine rapporto loro spettante per il periodo di servizio svolto presso l'O.N.M.I. dovesse calcolarsi sulla base dell'ultima retribuzione goduta alle dipendenze del predetto ente alla data del trasferimento, anziche' sulla base dello stipendio in godimento all'atto della definitiva cessazione dal servizio. In presenza di tale orientamento giurisprudenziale che ha fornito una precisa soluzione esegetica della normativa in questione, che, peraltro, non sembra accettabile senza riserve, si impone l'esame di possibili profili di incostituzionalita' della predetta normativa, che presenta aspetti di peculiare differenziazione in termini di procedimento liquidativo e metodo quantificativo (con riguardo alla retribuzione da assumere a base) della indennita' di fine rapporto. Non puo' ritenersi in via generale, preclusa al legislatore la emanazione di una disciplina particolare per quanto concerne il trattamento da corrispondere al dipendente all'atto della sua definitiva cessazione dal servizio nella ipotesi di passaggio dello stesso ad altro ente in conseguenza della soppressione di quello ove gia' prestava servizio. In tale ipotesi, anzi, l'adozione di una specifica regolamentazione si impone sia con riferimento alla circostanza dello svolgimento di prestazioni da parte del dipendente pur dopo lo scioglimento dell'ente di provenienza sia con riguardo alla sistemazione dei carichi gravanti sull'originario e sul nuovo ente riguardo alle spettanze del dipendente che comunque si riferiscono ai periodi di servizio prestati presso ambedue gli enti. Tuttavia un regime normativo a carattere necessariamente speciale, per le finalita' sopradette non puo' ritenersi compatibile ove le particolari disposizioni relative al trattamento da corrispondere al dipendente alla definitiva cessazione dell'attivita' si risolvono nella violazione di precetti di ordine costituzionale che assicurano la proporzionalita' della retribuzione alla quantita' e qualita' del lavoro svolto (art. 36) ovvero dei principi pure costituzionali che esigono lo stesso trattamento all'interno di una identica situazione sostanziale (art. 3). Al riguardo il collegio ritiene di poter esprimere il proprio orientamento sulla questione richiamandosi alla considerazione che vuole il suindicato principio di cui all'art. 36 della Costituzione, valevole, nella sua portata intesa a garantire la proporzionalita' retributiva, anche per quelle indennita' da corrispondere alla cessazione dal servizio che, per essere poste interamente a carico del soggetto o ente datore di lavoro senza alcun assoggettamento del dipendente ed oneri contributivi, siano assimilabili, in tale loro funzione remunerativa emergente a rapporto concluso a quella di cui all'art. 2120 del codice civile. Ora, riprendendo in esame la disposizione di cui all'art. 9 della legge n. 698/1975 che stabilisce il regime della indennita' di anzianita' spettante ai dipendenti dell' ex O.N.M.I. per il servizio prestato presso l'ente stesso, alla definitiva cessazione della loro attivita' di pubblici dipendenti, se si considera la situazione del medesimo personale transitato in altre amministrazioni in conseguenza della soppressione disposta con legge, la stessa disposizione presenta ravvisabili elementi di incostituzionalita' in relazione agli artt. 36 e 3 della Costituzione. In particolare la predetta norma si produce nella violazione dell'art. 36 della Costituzione - che garantisce la proporzionalita' della retribuzione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato - rimanendo infatti definitivamente congelato nel suo valore l'importo della indennita' predetta alla data del 30 dicembre 1975, di trasferimento del dipendente al nuovo ente, dal momento che tale indennita' ne' viene liquidata all'interessato alla data della sua maturazione essendo la stessa corrisposta successivamente all'atto del definitivo collocamento a riposo del dipendente, ne' risulta assoggettata a meccanismi di adeguamento di effettivo valore perequativo, in relazione alla sua perdurante natura e funzione, al momento della sua corresponsione al dipendente. Sotto lo stesso profilo non puo' riconoscersi una situazione di disparita' di trattamento riscontrabile nell'ambito del personale dello stesso O.N.M.I.; tra i dipendenti, cioe', collocati a riposo poco prima dello scioglimento dell'ente, ai quali e' stata corrisposta subito la indennita' spettante sulla base dell'ultima retribuzione in godimento e quelli collocati a riposo successivamente al predetto scioglimento i quali, essendo transitati presso la nuova amministrazione si vedono corrispondere la predetta indennita' soltanto al momento della definitiva cessazione dal servizio sull'ammontare peraltro, invariabilmente determinato sulla base della retribuzione percepita alla anteriore data del 30 dicembre 1975. Il collegio ritiene pertanto doversi investire la Corte costituzionale della questione di costituzionalita' dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (come modificato dalla legge 1 agosto 1977, n. 563) per i motivi sopra esposti che inducono ragionevolmente a ritenere la non manifesta infondatezza della questione stessa, sospendendosi nel frattempo il giudizio ricorso. Evidente appare altresi' la rilevanza della questione in quanto dalla sua soluzione in senso positivo o negativo dipende l'esito favorevole o meno del ricorso. Resta di conseguenza riservata ogni pronuncia anche sulla richiesta relativa alla inclusione della indennita' integrativa speciale nel calcolo determinativo dell'ammontare della indennita' di cui trattasi.